1. Le università nelle quali sono istituite scuole di specializzazione di psichiatria partecipano all'assistenza psichiatrica pubblica e, nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle convenzioni tra università e regioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno la responsabilità di reparti ospedalieri.
2. Le università di cui al comma 1 possono, altresì, provvedere alla gestione di un DSM. Per le sedi universitarie dislocate in più poli di insegnamento è garantito che a ogni polo sia affidata la responsabilità di un DSM.
3. Le università sono abilitate a svolgere, anche a livello nazionale e regionale, attività diagnostiche, terapeutiche, di ricerca e di assistenza di secondo livello per patologie di mente particolari.
4. Le università si attengono ai princìpi organizzativi e funzionali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi regionali vigenti in materia.
5. Sono assicurate in ogni caso alle università l'autonomia direzionale e gestionale dei servizi di cui al presente articolo e la possibilità di organizzare gli stessi, in modo confacente alle esigenze dell'attività didattica, di formazione e di specializzazione professionale e di ricerca scientifica, a condizione che siano sempre garantiti i diritti del malato di mente.